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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.200.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
  80-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000;
   2016: – 50.000;
   2017: – 50.000.

ex 9. 012.