Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
80-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
80-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 50.000;
2016: – 50.000;
2017: – 50.000.