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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.199. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.199.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
  80-ter. Ai fini del comma 80-bis, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
  80-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.

ex 9. 08.