Al comma 54, secondo periodo sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.