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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.171. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.171.

  Sostituire i commi da 44 a 80 con i seguenti:
  44. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Per favorire la costituzione di nuove imprese, anche da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, con l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, del medesimo articolo 1, ridotta al 5 per cento, alle persone fisiche:
   a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
   b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2010».
   2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1, si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi;»
   3) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa di cui al comma 1, anche in forma associata;
   b) l'attività di cui al comma 1 non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente salva l'ipotesi in cui essa venga intrapresa nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali e trascorsi, e vengano utilizzati, all'uopo, beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non costituisce in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni anche se aventi ad oggetto la stessa attività di cui al comma 1»;
   4) i commi da 3 a 6 sono abrogati.

  45. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  46. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 96 è sostituito dal seguente:
  «96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente comma e dai commi da 97 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professioni che, al contempo, nell'anno solare precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
   b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
   c) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
   2) al comma 97, le parole: «e gli acquisti di beni strumentali» sono soppresse;
   3) dopo il comma 99 è inserito il seguente:
  «99-bis. Il regime dai commi da 96 a 117 del presente articolo si applica anche ai beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, e successive modificazioni, trascorso il quinto anno di attività, a condizione che abbiano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 del presente articolo»;
   4) al comma 105, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».

  47. Ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta sostitutiva di cui al comma 105, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la deduzione di spese, oneri e componenti negativi di reddito è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
  48. I contribuenti che beneficiano del regime dei minimi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del regime di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, sono obbligati ad inserire, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto».
  49. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.

  All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

ex 9. 29.