Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
42-bis. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze determina un piano per la revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese a forte consumo di energia al fine di incentivarne l'efficienza energetica delle medesime.
2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.