Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
42-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018».
Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 390 milioni di euro per l'anno 2015, 717 milioni per l'anno 2016 e 1,047 milioni di euro per l'anno 2017.