Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
42-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono predisporre adeguate misure al fine di consentire ai propri clienti di effettuare, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, un bonifico mediante l'utilizzo di strumenti elettronici (bonifico on-line). La violazione dell'obbligo è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo del bonifico. Le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo sono destinate al fondo per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.