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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1509. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.1509.

  Al comma 82, capoverso 1-bis, dopo le parole: Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, salvo che l'attore o l'istante sia una persona fisica.