Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
113-bis. Al fine di favorire la mobilità elettrica ed in particolare il trasporto merci mediante l'impiego di mezzi esclusivamente a trazione elettrica, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese, ai comuni e ai consorzi di imprese che pongono in essere iniziative dirette alla conversione elettrica del cosiddetto «ultimo miglio» del trasporto di merci e beni. Dagli interventi finanziabili sono esclusi quelli che prevedono nuove opere che comportano consumo di suolo.