Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
2-quater. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, le parole: 2.840,51 euro sono sostituite dalle seguenti: 4.081,81 euro.
Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.