Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
42-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, aggiungere la seguente Parte:
«Tabella A – Parte II-bis – (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».
Conseguentemente all'articolo 17:
al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
sopprimere il comma 9;
sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, al comma 112, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 600 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 28 aggiungere i seguente:
28-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
28-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
28-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
28-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
28-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».