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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.148. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.148.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 20 per cento, degli oneri sostenuti per le spese di trasloco relative al trasferimento della residenza o del domicilio, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro annui».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Ecobonus, ristrutturazione e detrazioni per spese di trasloco).

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

ex 8. 35.