Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
42-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.