Al comma 42, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis). All'articolo 15: il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:
interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;
interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.