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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.141. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.141.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. È interesse dello Stato favorire la crescita industriale attraverso lo sviluppo dei brevetti per invenzione, garantendo l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medi? imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 2 della presente legge ai titolari di brevetto per invenzione che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo ai sensi della normativa vigente.
  40.2. Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge, lo Stato si attiva per l'individuazione di brevetti di cui all'articolo 1, comma 1) aventi particolare rilievo industriale, favorendo ogni iniziativa utile e di supporto al titolare del brevetto, finalizzata all'accesso al finanziamento.
  40.3. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore dei soggetti titolari di brevetto per invenzione di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo».
  40. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 1 del presente articolo.
  40.5. Per le finalità previste dalla presente legge, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
  40.6. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».
  40.7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2015, si provvede nella misura di euro 25.000.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
  40.8. Ai successivi oneri corrispondenti a ulteriori 25.000.000 di euro derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  40.9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 7. 027.