Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.