Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in favore delle imprese italiane od estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.