stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.120. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.120.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, al comma 4, lettera d), dopo le parole: finalità commerciali aggiungere, in fine, le seguenti: salvo quanto disposto dalle lettere e) ed f) del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 3, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) sono rifinanziate, nei limite complessivo di settanta milioni di euro, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 40 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
   d-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate alle finalità di cui alla lettera e).

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
   2015: – 70.000;
   2016: – 70.000;
   2017: – 70.000.

ex 7. 27.