Al comma 30, capoverso Art. 3, aggiungere infine il seguente periodo: sono destinatari dei credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della quota di partecipazione alle spese da parte di ciascuna impresa.
Conseguentemente:
al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;