Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29.1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è attuato mediante pagamento diretto da parte dei beneficiario della prestazione medesime. I datori di lavoro, a decorrere dalla predetta data, erogano le somme previste direttamente in busta paga, alle scadenze previste dai fondi medesimi.