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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.107. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.107.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29.1. Al comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono tenuti al versamento dei predetto contributo i datori di lavoro che abbiano volontariamente fatto richiesta di accantonamento presso l'istituto.»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di apposite domande individuali presentate dal lavoratore sia al datore di lavoro, per la parte non versata all'istituto, e sia al Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo.».

ex 6. 02.