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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.105. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.105.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 2120 del Codice civile apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 sostituire le parole: «otto anni» con le parole: «quattro anni»;
   b) sopprimere il comma 7;
   c) al comma 8 aggiungere la seguente lettera: «b-bis) ogni altra motivazione individuata in sede di contrattazione collettiva; a titolo meramente esemplificativo si indica l'estinzione di mutui e finanziamenti, l'iscrizione a scuola di figli e altri parenti a carico, altre spese non preventivate con impatto significativo sul montante retributivo»;
   d) sostituire il comma 9 con il seguente: «Dopo la prima anticipazione, ricorrendo una delle cause individuate al comma precedente o in sede di contrattazione collettiva, il prestatore di lavoro può chiedere una nuova anticipazione decorsi quattro anni; le anticipazioni sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.».

ex 6. 4.