Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 416, ultimo comma, del codice penale, e parole: «e 609 undecies», sono sostituite dalle seguenti: «, 609 undecies, nonché dagli articoli 624 e 625, primo comma, numero 7-bis),».
2. All'articolo 625, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando ricorre la circostanza di cui al numero 7-bis), le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante».