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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al C. 2664-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/10/2016  [ apri ]
1.20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 416, ultimo comma, del codice penale, e parole: «e 609 undecies», sono sostituite dalle seguenti: «, 609 undecies, nonché dagli articoli 624 e 625, primo comma, numero 7-bis),».
  2. All'articolo 625, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando ricorre la circostanza di cui al numero 7-bis), le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante».