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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.050. in Assemblea riferita al C. 2664-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/10/2016  [ apri ]
1.050.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. (Tracciabilità del rame). 1. Al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale.

1.050.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. (Tracciabilità del rame). 1. Al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale.