Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Tracciabilità del rame). 1. Al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Tracciabilità del rame). 1. Al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale.