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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.055. in Assemblea riferita al C. 2664-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/10/2016  [ apri ]
01.055.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 408, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono aggiunte le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».