All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «e 624-bis» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite con le parole: «600-quinquies e 624-bis».