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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.052. in Assemblea riferita al C. 2664-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/10/2016  [ apri ]
01.052.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno».