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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.051. in Assemblea riferita al C. 2664-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/10/2016  [ apri ]
01.051.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «624-bis. – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
  Per le ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».