Sostituire il comma 1 col seguente:
1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.