Sostituire il comma 1 col seguente:
1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19, a coloro che, in possesso di un diploma socio-psico-pedagogico, abbiano concluso il ciclo di apprendistato triennale, nonché a coloro che alla data della presente legge sono inquadrati come educatori nei ruoli dei convitti e degli educandati femminili.