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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.203. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2656

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2016  [ apri ]
15.203.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono in nessun caso avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data della sua entrata in vigore, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.

Il Relatore