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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.203. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2656

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2016  [ apri ]
15.203.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di 6 mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore (con la qualifica di «educatore socio-pedagogico»). I soggetti di cui al periodo precedente non possono in nessun caso avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» non può in ogni caso costituire giusta causa o giustificato motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
  4-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, gli educatori che alla data di entrata in vigore della presente legge stiano svolgendo legittimamente, avvalendosi della propria qualifica, attività lavorativa, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, in ambiti professionali diversi da quelli definiti agli articoli 3, 4, 6, possono continuare a svolgere la propria attività in tali ambiti. L'esercizio di attività in ambiti diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4, 6 alla data di entrata in vigore della legge non può in ogni caso costituire giusta causa o giustificato motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Il Relatore