stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in Assemblea riferita al C. 2656-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/06/2016  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti).

  1. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
  2. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di pedagogisti da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 240 milioni nell'anno 2016 e di euro 720 milioni a decorrere dall'anno 2017.
  4. Ferma restando l'autonomia scolastica, al fine di garantire il principio della continuità didattica, le istituzioni scolastiche programmano cicli educativi in conformità con il piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevedano la presenza dell'educatore professionale per l'intero ciclo.
  5. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93,5 per cento».
  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: alla presente legge aggiungere le seguenti:, ad eccezione dell'articolo 13-bis.