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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.9. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
9.9.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Semplificazioni in materia di appalti).

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 122, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.»;
   b) All'articolo 125, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.».