Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è così sostituito:
2-bis. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Il concorrente, laddove interessato alla regolarizzazione, è tenuto, contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa, al pagamento di un indennizzo, a copertura della ulteriore attività istruttoria necessaria alla verifica della completezza delle auto dichiarazioni; la misura dell'indennizzo è stabilita dal bando di gara in un'unica somma, di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di diecimila euro; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.
2. Il comma 1-ter, dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è così sostituito:
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.