Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. In nessun caso la mancata indicazione da parte del concorrente del nominativo del subappaltatore o del cottimista può costituire legittima causa di esclusione del concorrente stesso dalla gara salvo il caso in cui l'indicazione sia espressamente richiesta nel bando.