Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) razionalizzare e semplificare il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.