Dopo l'articolo 8, inserire seguente:
Art. 8-bis.
1. Le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, non si applicano alla commercializzazione di sacchi da asporto merci riutilizzabili, nonché di sacchi monouso destinati a venire a contatto con gli alimenti e destinati a preservarne l'integrità, la sicurezza e la qualità.