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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
8.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il comma 649, dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 è riformulato come segue:
  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. I comuni adeguano i propri regolamenti ai criteri fissati con il suddetto decreto ministeriale. Per tutti i rifiuti che il produttore dimostri di avere gestito autonomamente, in conformità alla normativa vigente, non è dovuto alcun tributo.