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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
8.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure eccezionali a sostegno delle popolazioni colpite da calamità).

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze un fondo dedicato all'aiuto economico alle popolazioni colpite da calamità, naturali o connesse all'attività dell'uomo.
  2. Limitatamente alla ripartizione dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti le relative quote sono destinate allo Stato. Una percentuale di tali quote, pari al rapporto tra numero di scelte espresse a favore di soggetti diversi dallo Stato e numero di scelte espresse totali, è destinata ai provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di «stato di emergenza» per calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, di cui al decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con legge n. 100 del 12 luglio 2012.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 2.