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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.93. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
7.93.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1), con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento dei servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15 per cento del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale».