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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.54. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
7.54.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso, rispettivamente, dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
  5-ter. I pareri, visti e nulla-osta relative alle modifiche non sostanziali degli interventi, che si dovessero rendere necessarie, anche successivamente alla conferenza dei servizi di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta, ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli interventi di cui ai precedenti comma 2 e 8, sono esclusi in tutto o in parte dalla procedura di VIA se ricorrono i presupposti e i requisiti di cui al comma 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle condizioni previste dalla medesima disposizione.