Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
m) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i prodotti e manufatti a base di percentuale superiore al 50 per cento sulle componenti delle plastiche impiegate, diversi da quelli qualificati come imballaggi ai sensi della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e della normativa nazionale di recepimento».
Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine il seguente comma:
9-bis. L'articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è soppressa.