Al comma 1, lettera i), capoverso 1, aggiungere infine le seguenti parole: Gli enti di governo degli ambiti, nell'affidare il servizio ai sensi del presente comma, possono salvaguardare i soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento conforme alla normativa europea e che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, sino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221.