Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, è sostituito con il seguente:
«b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i prodotti e manufatti a base di pe superiore al 50 per cento sulle componenti delle plastiche impiegate, diversi da quelli qualificati come imballaggi ai sensi della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e della normativa nazionale di recepimento”».