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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.103. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
7.103.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione).

  1. Si confermano i distretti idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua come già identificati dal Ministero dell'ambiente ai sensi della lettera t) dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ottemperanza della direttiva quadro 2000/60/CE.
  2. Per ogni distretto idrografico, composto da uno più bacini e sottobacini idrografici viene costituita una Autorità di Distretto idrografico, con compiti di coordinamento fra i vari Enti territoriali (regioni, province e comuni) che fanno parte del distretto; l'Autorità definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico e gli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio; detto Piano di gestione deve essere aggiornato periodicamente. Il Piano di gestione costituisce uno stralcio del Piano di Bacino distrettuale.
  3. Per ogni bacino idrografico, individuato dalle Regioni ai sensi delle lettere r) e s) dell'articolo 54 decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto dei principi dell'unità del bacino idrografico o sub-bacino o dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, viene costituito un Consiglio di Bacino di cui fanno tutti gli Enti locali (provincia, comuni, comunità montane) che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione ed approvazione del Piano di ambito o di bacino ed alla modulazione della tariffa per tutti gli usi: idropotabili (uso umano) ed usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del Bilancio idrico. Il Consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'Autorità di Distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Il Consiglio di bacino assorbe le competenze in materia di servizio idrico integrato precedentemente assegnate agli ambiti territoriali ottimali, di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quelli relativi ai Consorzi di bonifica e irrigazione.
  4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto l'Autorità di distretto per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 2000/60/CE al fine di assicurare:
   a) la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dal comma 2 dell'articolo 2;
   b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
   c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

  5. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere concesso dalla Autorità di Distretto e vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino idrico di distretto, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
  6. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga», così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
  7. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle Autorità di Distretto e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
  8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite «destinabili all'uso umano», non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
  9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 come previsto dalla direttiva 2000/60/CE attraverso:
   il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
   l'uso corretto e razionale delle acque;
   l'uso corretto e razionale del territorio.

  10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
  11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.