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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.41. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
6.41.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, sfruttando i percorsi di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile avendo cura di garantire che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi danni e pregiudizi al medesimo. Resta inteso che l'operatore di comunicazione ha l'obbligo di ripristinare a proprie spese le parti degli immobili oggetto di intervento ed eventualmente danneggiate a seguito dell'intervento. Tale previsione non si applica agli immobili per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto».