Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riassetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e convergenza tra reti e servizi).
1. Al fine di tenere in considerazione il processo di convergenza tecnologica tra reti e servizi di comunicazione e di razionalizzare la struttura decisionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la commissione per le infrastrutture e le reti e la commissione per i servizi e i prodotti sono soppresse, con conseguente attribuzione delle rispettive competenze al consiglio dell'Autorità.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti» sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso;
3. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «la commissione per le infrastrutture e le reti» sono sostituite da: «il Consiglio»;
b) alla lettera b), le parole: «la commissione per i servizi e i prodotti» sono soppresse;
c) alla lettera c), le parole: «il Consiglio» sono soppresse.