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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sportello unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica).

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
   a) dopo le parole: «tenuti a presentare apposita istanza conforme» sono aggiunte le parole: «al modello C dell'allegato n. 13 allo sportello unico per le autorizzazioni attivo presso gli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico che provvede entro tre giorni dal ricevimento dell'istanza all'inoltro dell'istanza stessa e della documentazione conforme alle autorità competenti. Le autorità competenti devono rilasciare le autorizzazioni entro e non oltre i termini stabiliti al comma 7. Decorso il suddetto termine le autorizzazioni devono intendersi accolte»;
   b) sono soppresse le parole: «ai modelli preposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.»;

  2. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture vengono definite le modalità telematiche di trasmissione delle istanze di cui al comma 1, nonché le modalità e la documentazione in formato elettronico da presentare a corredo della suddetta istanza ed il contenuto dell'archivio telematico di cui all'articolo 89, comma».
  3. Il comma 7, dell'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
  «7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri, il termine è ridotto a 10 giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, posa di cavi in canali di irrigazione o vie fluviali, allacciamento utenti, il termine è ridotto a 8 giorni».