Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle parole: «non oltre i trenta anni e, comunque, non oltre la soddisfazione della copertura del reale capitale impiegato dalla concessionaria, coperto il quale, la concessione e la relativa riscossione dei pedaggi autostradali viene assegnata allo Stato nella sua totalità».